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LO SAPEVI CHE LE DONAZIONI ALLE ONLUS SONO DEDUCIBILI DALLE IMPOSTE SUI REDDITI?

I documenti del versamento (c.c. postale, ricevuta bancaria, copia dell'assegno bancario, estratto conto della carta di credito) sono validi ai fini fiscali.

È possibile dedurre una donazione anche tramite paypal, basta disporre dell'estratto conto, dove risulta il versamento, del conto paypal, o della carta di credito con cui si ha versato tramite paypal e dove la causale del versamento descritta sia "Liberalità" o "Erogazione liberale".

SATISPAY

LO SAPEVI CHE LE DONAZIONI ALLE ONLUS SONO DEDUCIBILI DALLE IMPOSTE SUI REDDITI?

 

I documenti del versamento (c.c. postale, ricevuta bancaria, copia dell'assegno bancario, estratto conto della carta di credito) sono validi ai fini fiscali.

 

È possibile dedurre una donazione anche tramite paypal, basta disporre dell'estratto conto, dove risulta il versamento, del conto paypal, o della carta di credito con cui si ha versato tramite paypal e dove la causale del versamento descritta sia "Liberalità" o "Erogazione liberale".

 

LIBERALITÀ

Beneficiario:
Cooperativa Sociale “Il Pellicano”
Banca Emil Banca filiale di via Mazzini, Bologna:
IT58P0707202403000000718347
CAUSALE:
Erogazione Liberale

Per i Privati

Art. 14 decreto legge n.35 del 14 marzo 2005: "Le liberalità in denaro (…) erogate da persone fisiche (…) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale (…), sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento (10%) del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui."

Per le Aziende

Art. 14 decreto legge n.35 del 14 marzo 2005: "Le liberalità in denaro o in natura erogate da (…) o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale (…), sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento (10%) del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui. (…)"

Per i titolari di reddito d'impresa

"Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi (…)". (vecchia normativa)
I riferimenti normativi relativi ai benefici fiscali per i donatori – privati e imprese – sono l'arti. 14 decreto legge n° 35 del 14 marzo 2005 e l'art.13 del D.Lgs.460/97 sugli enti non commerciali e Onlus.

 

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